1. All'articolo 2 della legge 16 marzo 1987, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «i piani sanitari e gli altri strumenti regionali di cui all'articolo 1 indicano alle unità sanitarie locali, tenuto conto di criteri e metodologie stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sentito l'Istituto superiore
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, le aziende sanitarie locali e ospedaliere si avvalgono delle strutture diabetologiche pubbliche o private accreditate ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in coordinamento con le strutture sanitarie territoriali preventivamente individuate e raccordate nell'ambito di specifici progetti obiettivo»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, con l'ausilio di una Commissione permanente istituita presso lo stesso Ministero e nominata di intesa con le società scientifiche maggiormente rappresentative in ambito diabetologico e con le associazioni non profit che tutelano i cittadini con diabete mellito, presenta ogni due anni al Parlamento una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione della malattia diabetica e delle sindromi a essa correlate, nonché per individuare forme e modalità di più elevata assistenza».
2. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 16 marzo 1987, n. 115, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.