Art. 2.

      1. All'articolo 2 della legge 16 marzo 1987, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «i piani sanitari e gli altri strumenti regionali di cui all'articolo 1 indicano alle unità sanitarie locali, tenuto conto di criteri e metodologie stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sentito l'Istituto superiore

 

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di sanità,» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni, secondo le modalità indicate all'articolo 1 e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento che stabilisce i livelli minimi di assistenza per la malattia diabetica programmano»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, le aziende sanitarie locali e ospedaliere si avvalgono delle strutture diabetologiche pubbliche o private accreditate ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in coordinamento con le strutture sanitarie territoriali preventivamente individuate e raccordate nell'ambito di specifici progetti obiettivo»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Il Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, con l'ausilio di una Commissione permanente istituita presso lo stesso Ministero e nominata di intesa con le società scientifiche maggiormente rappresentative in ambito diabetologico e con le associazioni non profit che tutelano i cittadini con diabete mellito, presenta ogni due anni al Parlamento una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione della malattia diabetica e delle sindromi a essa correlate, nonché per individuare forme e modalità di più elevata assistenza».

      2. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 16 marzo 1987, n. 115, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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